Gruppo Edicom è iscritta nel Registro dei Gestori delle Vendite Telematiche con PDG 3 del 4 agosto 2017 - Modello di Org., Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 & Codice Etico

Normativa


Legge 22 febbraio 2010, n. 24

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
  • b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
  • c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»;
  • d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:

«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;

d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;

d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche»;

d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»; 8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:

    «Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;

  • b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

    «Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;

  • c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:

    «Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le stesse modalita' di cui al primo comma». 8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Regolamento vendite telematiche

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32

Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (15G00045)

(GU n. 69 del 24-3-2015)

Vigente al: 8-4-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalita' telematiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1


Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 2


Definizioni

  • 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    • a) «operazioni di vendita telematica»: le attivita' compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente;

    • b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;

    • c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita;

    • d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;

    • e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario;

    • f) «vendita sincrona telematica»: modalita' di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unita' di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

    • g) «vendita sincrona mista»: modalita' di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unita' di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;

    • h) «vendita asincrona»: modalita' di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;

    • i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

    • l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;

    • m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

    • n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13;

    • o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero;

i servizi del portale sono erogati in conformita' ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS.

Capo II

Registro dei gestori della vendita telematica

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3


Istituzione del registro

  • 1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica.

  • 2. Il registro e' tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero nonche', al fine di esercitare la vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali.

  • 3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento.

  • 4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

  • 5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 4


Requisiti per l'iscrizione nel registro

  • 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o piu' distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica.

  • 2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica:

    • a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a:

      • 1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per due o piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti:

      • Roma, Milano, Napoli, Palermo;

      • 2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

    • b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita' a quanto previsto dal presente decreto;

    • c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrita', e la disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi;

    • d) la conformita' dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.

  • 3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo.

  • 4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della societa' richiedente dei seguenti requisiti di onorabilita':

    • a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

    • b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    • c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

      • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

      • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni;

      • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

      • 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

      • 5. Quando la societa' richiedente e' soggetta al controllo di un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato.

      • 6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), e' dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.

Art. 5


Procedimento per l'iscrizione

  • 1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero.

  • 2. La domanda e' sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.

  • 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso.

Art. 6


Effetti dell'iscrizione

  • 1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, e' comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione.

  • 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica e' tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del numero d'ordine attribuitogli.

Art. 7


Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche

  • 1. Il gestore della vendita telematica e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4.

  • 2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

  • 3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonche' i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione e' effettuata con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 8


Sospensione e cancellazione dal registro

  • 1. Quando dopo l'iscrizione il gestore della vendita telematica perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

  • 2. Quando risulta che i requisiti di cui all'articolo 4 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione del gestore della vendita telematica dal registro.

  • 3. E' disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti dall'articolo 7.

  • 4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

  • 5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire informazioni relative all'attivita' dei gestori delle vendite telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali equipollenti.

Sezione II

Obblighi del gestore della vendita telematica

Art. 9


Registro degli incarichi di vendita telematica

  • 1. Ciascun gestore della vendita telematica e' tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando:

    • a) il numero d'ordine progressivo per anno;

    • b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale e' stato incaricato;

    • c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;

    • d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;

    • e) se procede alle operazioni di vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista;

    • f) il numero dei lotti posti in vendita;

    • g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita;

    • h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorita' competente.

  • 2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

  • 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalita' telematiche ed in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

  • 4. Il gestore della vendita telematica e' tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10


Obblighi del gestore

  • 1. Il gestore della vendita telematica non puo' partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale e' stato iscritto.

  • 2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del giudice al momento dell'accettazione dell'incarico.

  • 3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalita' di esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.

  • 4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione del gestore dal registro.

Art. 11


Monitoraggio

  • 1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Capo III

Vendite immobiliari

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 12


Modalita' di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

  • 1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

    • a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

    • b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

    • c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

    • d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

    • e) la descrizione del bene;

    • f) l'indicazione del referente della procedura;

    • g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

    • h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

    • i) l'importo versato a titolo di cauzione;

    • l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

    • m) il codice IBAN del conto sul quale e' stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

    • n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

    • o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

  • 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformita' alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

  • 3. L'offerta per la vendita telematica e' redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente e' messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonche' i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

  • 4. L'offerta e' trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta e' formulata da piu' persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura e' redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e puo' essere allegata anche in copia per immagine.

  • 5. L'offerta, quando e' sottoscritta con firma digitale, puo' essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

  • Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura e' rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

  • 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalita' di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13


Modalita' di trasmissione dell'offerta

  • 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

  • 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

  • 3. Quando l'identificazione e' eseguita per via telematica, la stessa puo' aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identita' del richiedente. La copia per immagine e' priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identita' rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

  • 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14


Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

  • 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

  • 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, e' automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

  • 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

  • 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15


Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

  • 1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove e' eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale e' iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

  • 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore e' tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

Art. 16


Avviso di connessione

  • 1. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente e' trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera o).

  • 2. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1, invia alla casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n), le credenziali per l'accesso al proprio portale.

Art. 17


Verifiche del gestore per le operazioni di vendita

1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti.

L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all'articolo 16, comma 2. 2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale e' stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, nonche' l'effettivo versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.

Art. 18


Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita

  • 1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarita' delle offerte da' inizio alle operazioni di vendita.

Art. 19


Obblighi del gestore per le operazioni di vendita

  • 1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci.

  • 2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.

Art. 20


Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita

  • 1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalita' telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalita' possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.

  • 2. Alle operazioni di vendita con incanto puo' assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale.

  • 3. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.

Sezione II

Modalita' della vendita telematica

Art. 21


Vendita sincrona telematica

  • 1. Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalita' telematiche a norma degli articoli 12 e 13.

Art. 22


Vendita sincrona mista

  • 1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria.

  • 2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalita' telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalita'. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

  • 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonche' i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalita' telematiche.

Art. 23


Verbale della vendita sincrona e sincrona mista

  • 1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura puo' utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonche' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.

Art. 24


Vendita asincrona

  • 1. Il giudice puo' disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale.

  • 2. L'offerta e' presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta con le modalita' di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS.

  • 3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalita' di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonche' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di procedura civile.

Capo IV

Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario

Art. 25


Modalita' di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita

  • 1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalita' asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile.

  • All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione e' stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

  • 2. L'offerta e' presentata indicando:

    • a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

    • b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

    • c) il numero o altro dato identificativo del lotto;

    • d) la descrizione del bene;

    • e) l'indicazione del referente della procedura;

    • f) il prezzo offerto;

    • g) l'importo della cauzione prestata.

  • 4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e).

  • 5. La cauzione e' prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonche' con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

  • 6. Quando sono fissate modalita' di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalita' automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione puo' essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione.

  • 7. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Deve altresi' comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta piu' alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonche' di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza.

  • 8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3.

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 26


Specifiche tecniche

  • 1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

  • 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 27


Clausola di invarianza

  • 1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente e senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28


Acquisto di efficacia e oneri informativi

  • 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

  • 2. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n. 252 e' allegata al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 febbraio 2015.

Il Ministro: Orlando

Visto, Il Guardasigilli: Orlando.

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015.

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 676

Parere su uno schema di decreto in materia di regole per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche - 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti

n. 245 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto concernente il "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (introdotto dall'articolo 4, comma 8-bis, lett. a), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), il quale prevede che il Ministro della giustizia stabilisca con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile (infra c.p.c.), nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento stabilisce le regole per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili con modalità telematiche (art. 1), precisando che per "operazioni di vendita telematica" si intendono "le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del miglior offerente" (art. 2, comma 1, lett. a), dello schema).

Il servizio di vendita telematica è attribuito a soggetti esterni alla struttura del Ministero, cioè ad operatori del mercato definiti "gestori della vendita telematica" quali soggetti costituiti in forma societaria autorizzati dal giudice a gestire, appunto, la vendita telematica (art. 2, comma 1, lett. b), dello schema).

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e di regolarità delle procedure telematiche cui fa espresso riferimento l'articolo 171-bis c.p.c., lo schema di regolamento istituisce, presso il Ministero della giustizia, il registro dei gestori della vendita telematica di cui è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Si precisa che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero e che i dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati (art. 3, commi 1, 2 e 3).

Il responsabile forma un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro, contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti; il predetto elenco è poi pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero (art. 3, comma 5).

Lo schema prevede poi i requisiti per l'iscrizione nel registro, la cui sussistenza deve essere previamente verificata dal responsabile del registro (art. 4).

In particolare, il responsabile verifica l'adozione, da parte del richiedente l'iscrizione, di un "piano di sicurezza" dal quale emergano le misure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità, e la disponibilità dei servizi nonché le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi (art. 4, comma 2). Verifica, altresì, la conformità del portale del gestore ai requisiti tecnici previsti per favorire l'accesso agli strumenti informatici dei disabili (d.P.R. n. 75 del 2005).

Sotto questo profilo occorre infatti considerare che la procedura di vendita telematica avviene a mezzo "portale del gestore" definito dallo schema, come "il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica a accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero" (art. 2, comma 1, lett. o)).

Il responsabile verifica altresì il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali dei gestori della vendita telematica dei "requisiti di onorabilità"; i predetti soggetti non devono essere stati sottoposti, fra l'altro, alle misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a condanna, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati, espressamente indicati, salvi gli effetti della riabilitazione (art. 4, comma 4).

Lo schema assegna al gestore alcuni obblighi.

Innanzitutto deve dotarsi di un portale rispondente ai requisiti richiesti; lo schema stabilisce al riguardo che i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione SSL/TLS e il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS (art. 2, comma 1, lett. o)).

Il gestore è tenuto, poi, a istituire un registro degli incarichi di vendita telematica ricevuti, nel quale sono annotate una serie di informazioni (ufficio giudiziario presso cui pende la procedura, tipo di incarico e di vendita, il numero di lotti posti in vendita, il prezzo, le spese e compensi ecc.) (art. 9, comma 1). I predetti dati devono essere annualmente inviati al responsabile, in conformità alla specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante (artt. 9, comma 2, e 26).

Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra Codice) (art. 9, comma 4).

Il capo III del decreto disciplina le procedure telematiche per le vendite dei beni, a cominciare dalle modalità di presentazione e trasmissione dell'offerta (artt. 12, 13 e 14). L'offerta deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi dell'offerente, ivi compreso il codice fiscale, l'indicazione del referente della procedura, l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, l'eventuale recapito di telefonia mobile ove poter essere contattati (art. 12, comma 1). Qualora l'offerente risieda fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, è necessario indicare il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (art. 12, comma 2).

Per garantire la segretezza, l'offerta per la vendita telematica viene cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 (art. 12, comma 3).

L'offerta è trasmessa mediante apposita casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica" rilasciata da uno dei gestori di posta elettronica iscritti nel portale dei servizi telematici del Ministero, ad un indirizzo dedicato di PEC del Ministero della giustizia (artt. 12, comma 4 e 13, comma 1). La trasmissione dell'offerta con tali modalità sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta stessa, purché l'invio avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di PEC e che il gestore di PEC attesti nel messaggio di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, essa può aver luogo mediante trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine di un documento analogico d'identità del richiedente (artt. 2, comma 1, lett. n), 12, comma 4 e 13, commi 2 e 3). Lo schema prevede, comunque, che l'offerta possa essere trasmessa mediante posta elettronica certificata "ordinaria" purché sia sottoscritta con firma digitale (art. 12, comma 5).

Il deposito dell'offerta si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore PEC del Ministero; al fine di garantire la trasparenza consentendo agli altri offerenti di conoscere le condizioni dell'offerta, il software elabora un duplicato contenente l'offerta ad eccezione dei dati identificativi dell'offerente (art. 14, comma 3).

Al fine di agevolare la partecipazione degli offerenti, è poi previsto un apposito invito a connettersi (avviso di connessione) inviato a mezzo PEC e SMS dal gestore all'interessato, al fine di comunicare l'inizio delle operazioni di vendita (art. 16).

Di particolare importanza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, é la disciplina dell'accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita (art. 20). Si prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche solo il giudice, il referente della procedura e il cancelliere (cioè i soggetti abilitati dal c.p.c.), oltre eventuali altre persone autorizzate dal giudice o dal referente. Nel caso di vendita con incanto, invece, data la pubblicità delle udienze (art. 581 c.p.c.), alle operazioni può assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di vendita, previa però registrazione sul portale.

E' importante sottolineare che, in ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai soli dati contenuti nei "duplicati" delle offerte (che sono privi di informazioni identificative degli offerenti, come si è visto sopra) sostituendo i nominativi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato delle persone (art. 20, comma 3). A tale garanzia di anonimato si fa specifico riferimento nelle successive, pertinenti disposizioni dello schema -che disciplinano, più in dettaglio, le modalità della vendita telematica, sincrona, asincrona, mista (artt. 21-25)- al fine di assicurare il rispetto della riservatezza degli offerenti nel corso delle operazioni di vendita (artt. 22, comma 3, e 25, commi 1, 7 e 8).

CONSIDERATO

3. Il parere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare: il portale del gestore della vendita telematica, la cui definizione è ora contenuta nello schema (art. 2, comma 1, lett. o)) e la selettività degli accessi ad esso nel corso delle operazioni di vendita (art. 20); le garanzie di anonimato dell'offerente; le modalità di tenuta del registro dei gestori della vendita telematica, la pertinenza delle informazioni ivi raccolte per l'iscrizione e le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di verifica dei requisiti di onorabilità (su tale aspetto cfr. par. 4); le procedure di trasmissione dell'offerta a mezzo posta elettronica.

Le indicazioni rese sono state integralmente recepite dall'Amministrazione interessata, quindi, da questo punto di vista, l'Autorità non ha ulteriori osservazioni da formulare sull'articolato.

RITENUTO

4. La materia oggetto dell'odierno schema di decreto è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto può comportare il trattamento di "dati giudiziari" per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 4, comma 1, lett. e), 20, 21 e 22 del Codice).

In particolare tale trattamento può rendersi necessario in sede di accertamenti compiuti dal Ministero sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione al registro dei gestori della vendita telematica (art. 4, commi 4 e 5 dello schema), attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quello relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Il trattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 21 del Codice) in quanto, da un lato, la fattispecie in questione riguarda un'iscrizione prevista "dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (art. 68, comma 2, lett. g), del Codice) e l'applicazione della disciplina in materia di "requisiti di onorabilità" (art. 69 del Codice) e, dall'altro, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell'amministrazione certificante "finalizzata... al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operata per una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 445/2000).

Il trattamento dei predetti dati richiede, peraltro, come è noto, l'ulteriore requisito della previsione regolamentare che, in conformità al medesimo articolo 21 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che l'Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

Sotto questo profilo, il Garante prende atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare e che, inoltre, l'Amministrazione ha opportunamente trasmesso, per il parere, uno schema di regolamento di integrazione del decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice. Con tale schema è stata sostituita integralmente la scheda n. 18 allegata al decreto, che ora si riferisce alla "tenuta di registri, albi ed elenchi"; nella scheda sono individuate le fonti normative dei registri o elenchi già istituiti o di prossima costituzione (e fra queste, appunto, l'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fonte normativa del presente decreto istitutivo del registro dei gestori della vendita telematica) i riferimenti normativi recanti le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati trattati (solo "giudiziari") e le operazioni eseguibili. Nella descrizione del trattamento si precisa che possono essere acquisiti i dati relativi ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nei registri di persone fisiche o giuridiche.

Il Garante, in data 10 aprile 2014, ha reso parere favorevole su tale schema di decreto integrativo del d. m. n. 306 del 2006, la cui adozione costituisce presupposto necessario per l'effettuazione dei trattamenti di cui al presente provvedimento.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente il "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia